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Legge regionale Regione Veneto 19.01.2001, n. 1

Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Veneto 23 gennaio 2001, n. 8.

Art. 2 - Obiettivi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare per garantire il diritto all'accesso ed alla frequenza, la parità nell'accesso e nella frequenza e per promuovere il successo formativo, la Regione interviene mediante buoni scuola agli alunni e alle loro famiglie di cui all'articolo 3.

2. I buoni scuola di cui al comma 1 sono destinati a totale o parziale copertura delle spese effettivamente sostenute a partire da quelle d'iscrizione, di acquisto di testi e sussidi scolastici, di frequenza e di sostegno dei disabili.

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