D.P.R. 11.01.2001, n. 101
1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, prima del comma 1 è anteposto il seguente:
"01. I collocamenti a riposo per limiti di età del personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del periodo di trattenimento in servizio. A tal fine non occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione."
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.