D.P.R. 08.01.2001, n. 37
Sezione II
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344;
b) l'articolo 69, commi 2°, 3° e 4° del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
c) l'articolo 16 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, come modificato dal regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, e convertito dalla legge 17 aprile 1930, n. 578;
d) l'articolo 3, comma 4°, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854.
2. Restano abrogati gli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
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