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Circolare P.C.M. - F.P. 26.01.2001, n. 1

Concorso per esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici. (G.U. 07.02.2001, n. 31)

L'art. 28 del decreto legislativo n. 29/1993, ha fissato la nuova disciplina sull'accesso alla dirigenza pubblica, prevedendo in particolare, al comma 2, due diverse tipologie di procedure concorsuali destinate rispettivamente:

(lett. a): ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea; ai dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, dopo quattro anni di servizio; ai soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; a coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;

(lett. b): ai soggetti muniti di laurea nonché di diploma di specializzazione post-universitaria, ed, altresì, ai soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.

Sulla base di quanto disposto al comma 3 del succitato art. 28 del decreto legislativo n. 29/1993, con il regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, sono state fissate le modalità di svolgimento delle dette procedure concorsuali, prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, bandisca, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i concorsi di cui alle illustrate lett. a) e b) del comma 2 dell'art. 28, e relativamente agli enti pubblici non economici, i concorsi di cui alla lett. b).

È altresì previsto che gli enti pubblici non economici provvedano direttamente a bandire i concorsi di cui alla lett. a) della surriferita norma, nel rispetto delle disposizioni del regolamento su

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