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Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale 25.01.2001, n. 16

Modifiche al D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 Titolo VI, , "uso delle attrezzature munite di videoterminali". Chiarimenti operativi in ordine alla definizione di "lavoratore esposto" e "sorveglianza sanitaria".

Con la legge 29 dicembre 2000, n. 422, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S. O. n. 14/L del 20 gennaio 2001, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, Titolo VI, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori addetti ad attrezzature munite di videoterminali.

Dette innovazioni, che riguardano il campo di applicazione della normativa - il quale ne risulta significativamente ampliato - nonché le modalità di espletamento della sorveglianza sanitaria, comportano notevoli riflessi sull'organizzazione del lavoro nelle imprese e sulle modalità di adempimento delle prestazioni.

Il legislatore non ha ritenuto opportuno dettare norme transitorie e conseguentemente la nuova disciplina sarà applicabile decorsi i termini ordinari di vacatio legis ; si ritiene pertanto opportuno fornire i seguenti chiarimenti al fine di richiamare l'attenzione sulle innovazioni intervenute e sugli adempimenti conseguenti.

Ambito di applicazione

L'art. 21 della legge comunitaria citata, che modifica la lettera c) dell'art. 51 del D.Lgs. 626/94, definisce lavoratore addetto all'uso di attrezzature munite di videoterminali il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali , dedotte le interruzioni di cui all'art.54, e non più il lavoratore che utilizza dette attrezzature per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa, come disposto dalla normativa precedente.

Tale disposizione, prescindendo dalla modalità di organizzazione dei tempi di lavoro, ha ampliato il campo di applicazione del Titolo VI. Rientrano infatti nella definizione di lavoratore addetto ai videoterminali anche quei lavoratori la cui prestazione, pur comportando l'uso di videoterminali per venti ore sett

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