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Ordinanza MPI 13.02.2001, n. 29

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali, per l'anno scolastico 2000/2001. (G.U. 09.04.2001, n. 83)

Art. 18 - Assenze dei candidati. Sessione suppletiva

1. Ai candidati che, a seguito di malattia da eccedere con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alla prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nelle sessione suppletiva seconda il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente art. 14.

2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quella d'inizio della prova stessa.

3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per le prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalità di cui al decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000.

4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall'art. 12, comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.

5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al Provveditore agli studi.

6. Relativamente ai

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