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Legge 26.02.2001, n. 30

Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della L. 10.10.1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della L. 12.04.1976, n. 205. (G.U. 02.03.2001, n. 51)

Art. 5 -

1. L'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, deve essere interpretato nel senso che, in favore del personale ivi previsto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Polizia di Stato, viene ricostruita la carriera, all'atto della cessazione del servizio, riconoscendo il grado effettivamente rivestito nella Polizia ausiliaria o nelle Forze armate di provenienza durante la guerra come base di partenza della ricostruzione di carriera stessa, a prescindere dai ruoli di inquadramento e dal grado rivestito successivamente dallo stesso personale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nella Polizia di Stato.

2. Il Ministro dell'interno provvede d'ufficio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle pratiche di ricostruzione di carriera che siano state precedentemente definite in difformità dei criteri medesimi, fermo restando l'eventuale trattamento economico più favorevole.

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