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Lettera Avvocatura Generale dello Stato 05.02.2001, n. 16507

Rappresentanza e difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche autonome da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Come è noto, a seguito della nuova organizzazione scolastica, alle scuole è stata riconosciuta la personalità giuridica e la autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, ai sensi dell'art.21 l.59/97 e normativa di attuazione.

Già in passato, a proposito di altre amministrazioni poi soggettivizzate si era posto il problema se tali organizzazioni autonome potessero essere fornite di personalità giuridica senza che venisse meno il loro inserimento nell'apparato organizzativo dello Stato e conseguentemente la regola del patrocinio della Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art.1 r.d. 1611/1933.

Al riguardo era stato ritenuto dalla Suprema Corte conciliabile la personalità giuridica di alcune organizzazioni con la veste di organi dello Stato, "poiché, se di regola l'organo, essendo il normale mezzo di imputazione ad una persona giuridica della sua azione, non ha a sua volta personalità giuridica...nel nostro ordinamento è accolto il principio che taluni organi (e, a maggior ragione, talune organizzazioni, anche non legate da rapporto organico con lo Stato) possano ricevere la personalità giuridica per effetto di norme eccezionali, in virtù delle quali l'organo-persona giuridica si istituisce sempre e solo quando ricorrano particolari ragioni, di solito di carattere patrimoniale, cioè per dare all'organo maggiore libertà negoziale, con la possibilità di percepire proventi diretti in corrispettivo delle prestazioni erogate.

La peculiarità di tali soggetti è che essi, da un lato si inseriscono in un quadro di rapporti interorganici e sono soggetti, a seconda dei casi, a poteri gerarchici o di direttiva ed a controlli generali o speciali; dall'altro hanno rapporti patrimoniali, propria contabilità, propria organizzazione, e spesso proprio personale e propri beni" (Cass. 1984 n.5544).

Di conseguenza è stato ritenuto obbligatorio il patrocinio dell'AIMA, ai sensi dell'art.1 r.d. 1611 cit., in quanto amministrazione dello Stato (Cass. 5544/84

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