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Intesa MIUR - OO.SS. 12.02.2001

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1. Per l'anno scolastico 2000/2001 il Ministero della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali nazionali, determina il numero delle funzioni aggiuntive da distribuire ad ogni provincia in misura analoga a quella dell'anno scolastico precedente.

2. Tale ripartizione deve essere effettuata tra tutte le istituzioni scolastiche ed a favore, quindi, della generalità del personale, ivi compreso quello trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124.

3. La ripartizione delle funzioni aggiuntive di cui al comma 2 è operata ai sensi dell'articolo 50, comma 3 del CCNI.

4. Le risorse residuali all'assegnazione di cui al punto 3 saranno distribuite secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa provinciale.

5. Ai fini della formulazione delle graduatorie di istituto il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche dal personale transitato dagli enti locali è equiparato a quello contemplato dall'allegato "7" del CCNI del 31.8.1999. Analoga equiparazione è effettuata per il suddetto personale per tutti i titoli previsti dallo stesso allegato.

6. Limitatamente all'anno scolastico 2000/2001, qualora sulla stessa funzione aggiuntiva si siano avvicendati più soggetti, in sede di contrattazione integrativa di scuola saranno individuate le modalità per la retribuzione proporzionale della stessa funzione aggiuntiva. in coerenza con quanto previsto dall'interpretazione autentica del contratto integrativo nazionale del 6 settembre 2000.

 

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