IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 13.02.2001, n. 189

Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 08.03.1999, n. 50). (G.U. 23.05.2001, n. 118)

Art. 6 - Permute di beni mobili

1. La permuta di beni mobili, a titolo di parziale pagamento di beni da acquisire, è consentita nell'ambito dei rapporti contrattuali tra pubbliche amministrazioni e imprese fornitrici o anche per facilitare agli appaltatori l'acquisto di beni fuori uso. Il valore dei beni permutati è computato in detrazione del prezzo finale concordato con l'impresa fornitrice ovvero, qualora essi siano alienati ad impresa diversa, è contabilizzato come entrata eventuale.

2. L'amministrazione procedente trasmette preventiva comunicazione al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica circa gli elementi identificativi dei beni e le condizioni contrattuali della permuta. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione della comunicazione, l'amministrazione procede alla permuta.

3. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono illustrati i criteri seguiti per la stima dei beni oggetto di permuta, in relazione ai prezzi di mercato, allo stato dei beni stessi ed al relativo deprezzamento per decorso del tempo ed usura.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.