D.P.R. 13.02.2001, n. 189
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 35, 53, 98 e 39, primo comma, n. 2), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e gli articoli 41 e 42 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, nonché le disposizioni riguardanti l'alienazione di beni mobili dello Stato, contenute nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, nell'articolo 382 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, nell'articolo 117, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077 e nell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189.
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