D.P.R. 13.02.2001, n. 105
1. All'articolo 4, comma 1, tra le parole: "la compatibilità finanziaria e" e "la coerenza", sono inserite le seguenti: ", sentito il collegio dei docenti,".
2. All'articolo 4, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ", con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
Qualora ciò non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle valutazioni di fattibilità del consiglio di circolo o di istituto ai sensi del precedente comma 1."
3. All'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "con i rappresentanti degli studenti nel consiglio d'istituto", sono inserite le seguenti:
"e nella consulta provinciale,". Al medesimo comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il comitato altresì designa i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.".
4. All'articolo 4, comma 10, le parole: "dal capo d'istituto", sono sostituite dalle seguenti "dal dirigente scolastico".
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