D.P.C.M. 21.02.2001
1. Al fine di armonizzare e razionalizzare gli interventi di promozione delle attività sportive di cui alle premesse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri coordinerà le iniziative promosse dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e dalle altre discipline sportive associate al CONI in favore degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
2. I contenuti delle iniziative di cui al comma 1, saranno successivamente diffusi presso le articolazioni scolastiche territoriali competenti.
3. Le organizzazioni sportive, di cui al comma 1, che offrano corsi gratuiti e agevolati agli studenti, potranno avvalersi del coordinamento di cui al comma 1, a condizione che i corsi offerti siano di durata non inferiore ad otto mesi, che sia prevista la precedenza per gli appartenenti a nuclei familiari con situazioni di disagio socio-economico e che sia riservata una percentuale non inferiore al 75% ai soggetti appartenenti ai territori a rischio di dispersione scolastica, di cui alla tabella allegata.
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