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D.P.C.M. 14.02.2001, n. 106

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 10.03.2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. (G.U. 10.04.2001, n. 84)

Art. 4 - Ripartizione dei fondi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

1. Le somme oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 12, della legge 10.3.2000, n. 62, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in ragione della percentuale di famiglie con reddito netto fino a 30 milioni rilevata dall'Istat sulla base dell'analisi dei consumi, secondo quanto indicato nella allegata tabella A.

2. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite a ciascuna regione e alle province autonome di Trento e Bolzano all'atto della trasmissione al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

3. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2001, le somme indicate nella predetta tabella A si intendono modificate in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'Istat ed in proporzione alle disponibilità annuali di bilancio. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del dirigente preposto al competente ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero della pubblica istruzione.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 10 marzo 2000, n. 62, restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.

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