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D.P.C.M. 14.02.2001, n. 106

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 10.03.2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. (G.U. 10.04.2001, n. 84)

Art. 2 - Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente ai fini della fruizione del beneficio nell'anno scolastico 2000-2001

1. La valutazione della situazione economica equivalente del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

2. La situazione economica equivalente del nucleo familiare si ottiene sommando:

a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;

b) il reddito delle attività finanziarie.

3. Dalla cifra risultante a norma del comma 2 si detraggono:

a) L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione e non possegga altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza; tale importo è elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale in altri comuni; non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a società le cui quote sono intestate in tutto o in parte a membri del nucleo familiare;

b) L. 1.000.000 per il secondo figlio, L. 1.500.000 per il terzo figlio e L. 2.000.000 per ciascuno dei figli successivi al terzo, ove i figli siano a carico del richiedente;

c) L. 2.000.000 per ciascun ulteriore componente del nucleo familiare, esclusi il coniuge ed i figli, che sia a carico del richiedente; detta cifra è aumentata a L. 3.000.000 nel caso si tratti di invalido totale;

d) L. 2.000.000, aggiuntivi

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