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D.I. Pubblica istruzione 01.02.2001, n. 44

Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". (G.U. 09.03.2001, n. 57 - S.O. n. 49/L)

Titolo III - Scritture contabili e contabilità informatizzata

Art. 29 - Scritture contabili

1. I documenti contabili obbligatori sono:

a) il programma annuale;

b) il giornale di cassa;

c) i registri dei partitari delle entrate e delle spese;

d) il registro del conto corrente postale;

e) gli inventari;

f) il registro delle minute spese;

g) il registro dei contratti stipulati a norma dell' articolo 31 , comma 3;

h) il conto consuntivo.

2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi mandati e reversali.

3. Nei registri partitari si aprono tanti conti quante sono le aggregazioni individuate sulla base di quanto previsto dall' articolo 2 , comma 5, e si annotano le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.

4. I documenti di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi automatizzati od a fogli mobili, devono essere composti da pagine numerate, munite del timbro dell'istituzione e siglate dal direttore.

A chiusura dell'esercizio il direttore attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono composti.

5. Della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali è responsabile il direttore.

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