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D.I. Pubblica istruzione 01.02.2001, n. 44

Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". (G.U. 09.03.2001, n. 57 - S.O. n. 49/L)

Titolo I - Gestione finanziaria

Capo IV - Conto consuntivo

Art. 18 - Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio; allo stesso sono allegati:

a) l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare; 2

b) la situazione amministrativa che dimostri: il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;

c) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;

d) il rendiconto dei singoli progetti;

e) il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale;

f) il rendiconto dell'eventuale convitto annesso.

2. Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma di cui all' articolo 2 , comma 3, comprende: le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.

3. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti a

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