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D.M. Interno 27.02.2001

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici. (G.U. 20.03.2001, n. 66)

Titolo V - Norme in materia di registri di morte

Art. 18 -

1. Nella parte prima si iscrivono gli atti di morte di cui all'art. 71, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica.

Nella serie A della parte seconda si trascrivono gli atti di morte avvenuta fuori del luogo di residenza del defunto.

Nella serie B della parte seconda si iscrivono gli atti di morte di cui all'art. 71, comma 1, lettere da b) a d) del decreto del Presidente della Repubblica.

Nella serie C della parte seconda si trascrivono gli atti di cui all'art. 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica.

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