D.M. Interno 27.02.2001
Titolo V - Norme in materia di registri di morte
1. Nella parte prima si iscrivono gli atti di morte di cui all'art. 71, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica.
Nella serie A della parte seconda si trascrivono gli atti di morte avvenuta fuori del luogo di residenza del defunto.
Nella serie B della parte seconda si iscrivono gli atti di morte di cui all'art. 71, comma 1, lettere da b) a d) del decreto del Presidente della Repubblica.
Nella serie C della parte seconda si trascrivono gli atti di cui all'art. 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica.
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