D.M. Interno 27.02.2001
Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici. (G.U. 20.03.2001, n. 66)
Titolo III - Norme in materia di registri di nascita
1. Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica, si continuano ad utilizzare i registri di nascita previsti dall'art. 14 del regio decreto, come già formati a norma degli articoli 64, 65 e 66 dello stesso regio decreto.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.