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D.M. Interno 27.02.2001

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici. (G.U. 20.03.2001, n. 66)

Titolo I - Norme di carattere generale

Art. 4 -

1. Le verificazioni da effettuare sui registri dello stato civile prima della data indicata nell'art. 1, comma 1, sono eseguite in applicazione dell'art. 14, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal prefetto o dalla persona da lui delegata secondo i tempi e i modi stabiliti dagli articoli 104 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica.

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