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Decreto legge 19.02.2001, n. 16

Disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola. (G.U. 20.02.2001, n. 42)

Art. 1 - Disposizioni relative al personale docente

1. I docenti confermati o assunti sui posti vacanti o disponibili per l'a.s. 2000/2001 ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, restano confermati, sui posti attualmente occupati, fino al termine delle attività didattiche, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Il predetto personale, ove abbia titolo alla supplenza annuale in base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti, viene confermato sino al termine dell'anno scolastico.

2. Il personale docente, che non risulta in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sia inserito nelle graduatorie permanenti in posizione utile ai fini del conferimento delle supplenze, di competenza dei Provveditori agli studi, per l'anno scolastico 2000/2001, è assunto fino al termine delle lezioni. Il relativo contratto ne prevede l'utilizzazione per le esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale.

Il predetto personale può essere utilizzato, in subordine, per attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche ai fini della realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa. A tale fine i provveditori agli studi predispongono un apposito piano di utilizzazione. Il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il termine della supplenza cui il docente avrebbe avuto titolo in base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti è riconosciuto ai fini giuridici.

3. Nei confronti del personale previsto al comma 1, il cui rapporto di servizio sia cessato prima della data di entrata in vigore del presente decreto per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato ovvero venga a cessare per effetto delle assunzioni a tempo

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