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Decreto legislativo 26.02.2001, n. 100

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES. (G.U. 05.04.2001, n. 80)

Art. 1 - Modificazioni al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61

1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d);";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero con le rappresentanze sindacali unitarie, con l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2; i contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.";

b) all'articolo 3:

1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno;";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l'incide

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