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Circolare MPI 02.02.2001, prot. n. d1/843

Legge n. 68 del 13 marzo 1999 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili e loro congiunti.

Si fa seguito alla circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000 in cui si faceva riserva di emanare, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, specifiche istruzioni in merito all'applicazione della legge n. 68/1999 nei confronti del personale della scuola inserito nei vari scaglioni delle graduatorie permanenti, di cui al decreto ministeriale n. 146/2000.

Nella richiesta di parere questo Ministero chiedeva al suddetto consesso di pronunciarsi tra le due soluzioni prospettate: configurare la suddivisione in scaglioni delle graduatorie permanenti quale costituzione di graduatorie di fatto indipendenti rilevanti, pertanto, all'individuazione dei destinatari della quota di riserva o, piuttosto, considerare la suddivisione in fasce una modalità di strutturazione interna della graduatoria stessa, che. quindi, deve essere utilizzata come un'unica graduatoria.

Nel condividere la prima ipotesi, la Sez. II del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 13 dicembre 2000, ha espresso il seguente parere, che si trascrive integralmente nelle motivazioni conclusive:

"La legge n. 68, pur profondamente innovativa rispetto al passato, ha dunque confermato il principio del doppio meccanismo di tutela dei disabili aspiranti al lavoro: quello dell'assunzione obbligatoria diretta e quello della riserva dei posti nei procedimenti concorsuali per la copertura di posti disponibili nelle piante organiche delle pubbliche amministrazioni; procedimenti nel quali vanno n- compresi quelli relativi al personale della scuola mediante le graduatorie permanenti, redatte, secondo quanto visto, secondo criteri di concorsualità, cioè di attribuzione di un punteggio e conseguente collocazione in un ordine di graduatoria, che è un ordine di merito.

Ora, poiché, secondo quanto detto, la graduatoria permanente non è unita ma differenziata ed articolata in scaglioni, ai quali attingere secondo un ordine di ricorso successivo ai vari scaglioni, ne consegue che i tit

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