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Circolare MPI 26.02.2001, n. 43

Protocollo di intesa "Tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati" e protocollo di intesa "La scuola in strada e nelle zone a rischio".

Il 27 settembre 2000 i Ministri della Pubblica Istruzione, della Sanità e della Solidarietà Sociale hanno siglato congiuntamente il protocollo di intesa sulla scuola in ospedale e, limitatamente ai Ministri della Pubblica Istruzione e della Solidarietà Sociale, è stato siglato in pari data l'ulteriore protocollo relativo alle scuole in strada, alle scuole a rischio di dispersione e devianza minorile e alle scuole connotate dall'inserimento di un significativo numero di alunni immigrati.

È di tutta evidenza la forte valenza sociale dei due protocolli riferiti ad ambiti di attività che da tempo vedono il dispiegarsi fattivo e altamente professionale del nostro sistema scolastico. Con la presente nota, oltre alla comunicazione ufficiale del testo dei due protocolli in oggetto, si intende offrire alcune indicazioni operative per gli Uffici scolastici e le scuole direttamente interessate.

Protocollo di intesa sulle scuole in ospedale

Il protocollo in oggetto interviene in una realtà da tempo operativa (si pensi alle esperienze pluriennali della scuola dell'infanzia, elementare e media) nella quale sono già in atto proficuamente numerose convenzioni a carattere locale tra uffici scolastici, scuole, aziende ospedaliere ed enti locali che garantiscono il servizio per i minori ricoverati.

Le novità introdotte dal testo del protocollo, per ciò che concerne il sistema scolastico, riguardano essenzialmente l'estensione dell'attivazione del diritto allo studio per le scuole di ogni ordine e grado e, pertanto, anche per le scuole secondarie di II grado, anche alla luce della legge n. 9 del 2 gennaio 1999 che ha elevato l'obbligo di istruzione, nonché l'attivazione di forme di istruzione domiciliare qualora la grave patologia in atto non preveda il ricovero ma impedisca, nel contempo, la frequenza della scuola per lungo lasso di tempo (almeno 30 giorni) come nel caso, per esempio, di minori che sono sottoposti a terapie immunodepressive. In q

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