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Circolare MPI 22.02.2001, n. 37

Adozione dei libri di testo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, nei licei artistici ed istituti d'arte per l'anno scolastico 2001/2002.

Il criterio che presiede alla scelta dei libri di testo per le scuole di ogni ordine e grado è enunciato nell'art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 (Regolamento sull'autonomia), secondo il quale la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti con il Piano dell'offerta formativa ed attuate con criteri di trasparenza e tempestività.

Nel sottolineare che, in base al disposto dell'art. 7, comma 2, lett. e, del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, all'adozione dei libri di testo provvede il collegio dei docenti sentiti i consigli di classe, si rimette alle istituzioni scolastiche di avviare immediatamente il procedimento preordinato allo scopo e, nel contesto della potestà decisionale di cui dispongono, di disciplinarne lo svolgimento ed i connessi adempimenti sulla base del quadro normativo di riferimento.

Per le esigenze operative delle istituzioni scolastiche si rimette copia del d.m. n. 33 prot. 335 del 16 febbraio 2001, che, in relazione alle previsioni dell'art. 27, comma 3, della legge n. 448 del 7 dicembre 1998 e del Regolamento approvato con d.m. n. 547 del 7 dicembre 1999, determina per l'a. s. 2001/2002, per ciascuna classe della scuola media e per il primo anno di corso di ciascuno degli indirizzi di studio della scuola secondaria superiore, il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria da assumere quale limite all'interno del quale i docenti sono tenuti ad operare le proprie scelte.

Al fine di consentire all'Amministrazione di sovvenire alle esigenze di cui agli artt. 2, commi 1 e 2, e 4 del regolamento adottato con il precitato d.m. n. 547/1999, si richiama l'attenzione dei capi d'istituto sulla necessità di una puntuale comunicazione dei dati indicati nell' art. 4 del d.m. n. 33 del 16.2.2001

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