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Circolare MPI 16.02.2001, n. 32

Collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso: - enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; - associazioni professionali ed enti cooperativi da essi promossi; - università e altri istituti di istruzione superiore. Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10. Anno scolastico 2001/2002.

1) Premessa

L'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 8, nel prevedere l'abrogazione dell'articolo 456 del decreto legislativo n. 297/94, a eccezione dei commi 12, 13 e 14 ha introdotto, attraverso una nuova normativa, sostanziali modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni in compiti connessi con la scuola dei dirigenti scolastici e del personale docente.

La sopracitata legge n. 448/98 prevede all'articolo 26, comma 8 - in aggiunta al contingente di 500 docenti, compreso il personale educativo, e i dirigenti scolastici da collocare in posizione di fuori ruolo presso l'Amministrazione scolastica per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica - che un contingente di docenti, compreso il personale educativo, e i dirigenti scolastici, nel limite massimo di cento unità, può essere assegnato presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti.

Un ulteriore contingente di cento unità di docenti, compreso il personale educativo, e di dirigenti scolastici, può essere assegnato - ai sensi del predetto comma 8 - alle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti e alle istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica. Dette assegnazioni disposte ai sensi del comma 8 citato, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato.

A norma del comma 10 dell'articolo 26 citato, le predette associazioni, gli enti cooperativi da esse promossi nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, su loro richiesta e con oneri interamente a loro carico, possono richiedere i

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