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Circolare MPI 15.02.2001, n. 31

Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2000/2001.

Come è noto, ai sensi della circolare ministeriale n. 272 dell'11.12.2000, i Provveditori agli Studi assegnano, ai fini dell'abbinamento, le classi terminali (comprendenti anche gli alunni eventualmente ammessi ad abbreviazioni per merito od obbligo di leva) degli istituti paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti agli istituti statali di corrispondente indirizzo, ove esistenti, oppure di indirizzi diversi.

Fermo restando tale criterio, è stato sentito l'Ufficio legislativo di questo Ministero circa la possibilità di procedere all'abbinamento tra classi all'interno della stessa scuola paritaria. Il predetto Ufficio ha osservato che, mentre in presenza nella scuola paritaria di una sola classe terminale, tale classe non può che essere abbinata ad una classe di scuola statale, nel caso invece della presenza di due classi terminali all'interno della stessa scuola paritaria l'abbinamento ha un suo fondamento logico giuridico. Tale fondamento poggia sullo status paritario della scuola predetta, in forza del quale, a norma dell'art. 34 della Costituzione, il trattamento scolastico degli alunni delle scuole paritarie è equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.

A seguito di quanto sopra, la citata circolare n. 272/2000 deve intendersi integrata nel senso che, qualora nella stessa scuola paritaria siano funzionanti due classi terminali o, comunque, classi terminali in numero pari, l'abbinamento va effettuato tra le classi medesime. Ovviamente, le classi che rimangono isolate, in quanto di numero dispari, continuano ad essere abbinate a classi di istituti statali.

I competenti Uffici scolastici vorranno, pertanto, dar corso agli abbinamenti alla luce del suindicato criterio.

 

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