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Circolare AIPA 16.02.2001, n. AIPA/CR/27

Utilizzo della firma digitale nelle Pubbliche Amministrazioni (Art. 17 del d.P.R. 10.11.1997, n. 513).

1. Premessa

Com'è noto, l'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ha introdotto il principio secondo il quale "gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati".

L'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha, poi, riconosciuto validità e rilevanza, a tutti gli effetti di legge, agli atti, dati e documenti formati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, demandando a "specifici regolamenti", da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione della norma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, è stato emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici".

I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni debbono essere formati e conservati secondo le regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione con deliberazione n. 51/2000 del 23 novembre 2000, emanata ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato d.P.R. n. 513/1997.

L'art. 17 del richiamato decreto prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi di cifratura pubbliche di propria competenza, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8, in materia di certificazione, sia per le pubbliche amministrazioni che per i privati, e delle regole tecniche di cui all'art. 3.

L'art. 16, comma 1, dell'allegato tecnico al d.P.C.M. 8 febbraio 1999, recante le "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale dei documenti informatici" ai s

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