Legge 31.12.2001, n. 463
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411
All'articolo 1, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Comitato degli italiani all'estero".
All'articolo 3, comma 1, la parola: "pagati" è sostituita dalla seguente: "utilizzati".
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
"ART. 3-bis. - (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti) - 1. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici".
All'articolo 4:
al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1 gennaio 2003"; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel
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