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Legge 28.12.2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). (G.U. 29.12.2001, n. 301- S.O. n. 285)

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo III - Patto di stabilità interno per gli enti pubblici

Art. 31 - Misure in materia di servizi della pubblica amministrazione e di sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud

1. Al fine di migliorare i rapporti con i cittadini e con le imprese, le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le agenzie, gli enti locali possono attivare, entro il primo semestre del 2002, iniziative per il colloquio diretto con l'utenza, via telefono o via web, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio nonché sulle disponibilità indicate nei piani per il 2002 approvati dall'AIPA.

2. Al fine di accelerare ed estendere l'utilizzo delle tecnologie finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi prestati ai cittadini ed alle imprese e per realizzare economie di gestione, le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 possono partecipare a consorzi o stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

3. Nella stipula delle convenzioni, le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti principi e criteri preferenziali:

a) localizzazione di strutture tecnologiche od operative nelle regioni meridionali;

b) incremento del numero di addetti occupati in misura pari ad almeno il 10 per cento in conseguenza degli accordi di cui al comma 2;

c) compresenza di soggetti pubblici o istituzioni a prevalente carattere pubblico.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro

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