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Informativa INPDAP 27.12.2001, n. 75

Art. 80, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Benefici in favore dei lavoratori sordomuti e invalidi.

L' art. 80 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 , recante disposizioni in materia di politiche sociali, al comma terzo introduce particolari disposizioni in materia previdenziale per i lavoratori sordomuti e per quelli a cui sia stata riconosciuta, per qualsiasi causa, un'invalidità superiore al 74% ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tab. A allegata al Testo unico in materia di pensioni di guerra approvato con il D.P.R. n. 915/1978, così come sostituita dal D.P.R. n. 834/1981 e successive modificazioni.

Per dette categorie di lavoratori è stato introdotto, a decorrere dall'anno 2002, su richiesta degli interessati, il diritto al riconoscimento, per ogni anno di servizio effettivamente prestato presso pubbliche amministrazioni o aziende ovvero cooperative, di due mesi di contribuzione figurativa.

Tale beneficio è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva.

Lo stesso articolo stabilisce un tetto massimo di contribuzione figurativa, fissandolo in cinque anni complessivi, permettendo quindi di perfezionare il requisito contributivo previsto per il pensionamento di anzianità con 30 anni di lavoro effettivamente svolto, qualora l'interessato sia in possesso anche del requisito anagrafico.

Destinatari della menzionata disposizione sono i lavoratori, sordomuti o invalidi per qualsiasi causa, in servizio all'1.1.2002 e che presentino istanza, per il riconoscimento del beneficio in questione, relativamente a trattamenti pensionistici decorrenti dal 2.1.2002.

Potranno essere, altresì, interessati dalla norma, i superstiti di iscritto deceduto in attività di servizio che avesse inoltrato domanda di collocamento a riposo con l'applicazione delle maggiorazioni di cui trattasi, per una decorrenza successiva all'1.1.2002.

Requisito essenziale è poter dimostrare

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