D.P.R. 15.12.2001, n. 482
1. Sono soppressi nelle disposizioni normative i riferimenti al contabile del portafoglio.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 sono abrogati:
a) gli articoli dal 352 al 355, l'articolo 532, terzo comma, e gli articoli dal 533 al 544 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) l'articolo 1 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783;
c) la legge 3 marzo 1951, n. 193, salvo l'articolo 5;
d) la legge 6 agosto 1966, n. 639;
e) la legge 27 dicembre 1977, n. 990;
f) l'art. 54, commi terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 21 dicembre 1978, n. 843;
g) l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, come modificato dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1995, n. 295;
h) l'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
i) la legge 13 luglio 1993, n. 229;
l) l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.