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D.P.R. 15.12.2001, n. 482

Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali. (G.U. 14.02.2002, n. 38)

Art. 4 - Differenze di cambio

1. Il competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previe compensazioni complessive di differenze positive e negative, regola l'eventuale differenza tra i cambi utilizzati dall'amministrazione ordinante e il cambio definitivo dell'operazione:

a) mediante utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito dell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) mediante versamento all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

2. Ai fini dell'integrazione delle risorse da utilizzare ai sensi del comma 1, lettera a), si applica l'articolo 7, comma 2, punto 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

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