D.P.C.M. 10.12.2001
1. I fondi relativi all'esercizio finanziario 2001 previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono assegnati sulla base di progetti elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni.
2. I progetti di cui al comma 1 devono riferirsi a minoranze linguistiche ammesse a tutela, per le quali i consigli provinciali abbiano deliberato la delimitazione territoriale prevista dall'art. 3 della legge, salvo che, per le regioni a statuto speciale, tale delimitazione territoriale sia stata effettuata da norme di attuazione dei rispettivi statuti di autonomia, ovvero da leggi regionali emanate in base a previsioni di norme costituzionali.
3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1 possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta, riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge.
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