D.M. MIUR 13.12.2001, n. 489
1. I comuni, entro la conclusione di ciascun anno scolastico, trasmettono all'Ufficio scolastico regionale i dati numerici, in termini quantitativi, dei casi di evasione dell'obbligo di istruzione, comunicati dalle istituzioni scolastiche del proprio territorio. Entro il trenta agosto dello stesso anno l'Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alla regione e alla provincia i dati raccolti.
2. Comune, regione, provincia, Ufficio scolastico regionale, eventualmente d'intesa con altri enti pubblici o privati, formulano entro il 30 settembre di ogni anno un piano di prevenzione della dispersione scolastica.
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