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D.M. Lavoro e politiche sociali 13.12.2001, n. 470

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari. (G.U. 18.01.2002, n. 15)

Art. 7 - Modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti

1. Nel quadro della programmazione degli interventi sociali di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in collaborazione con gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia, stabiliscono le forme di finanziamento, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, in modo tale da garantirne, comunque, la massima pubblicità sul territorio.

2. Le attività ammesse al finanziamento devono essere comunque ultimate entro e non oltre due anni dall'erogazione del contributo.

3. Il contributo è concesso a concorrenza della spesa prevista per la realizzazione del progetto e comunque nel limite massimo di due miliardi di lire per progetto.

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