D.M. Lavoro e politiche sociali 13.12.2001, n. 470
1. Nel quadro della programmazione degli interventi sociali di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in collaborazione con gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia, stabiliscono le forme di finanziamento, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, in modo tale da garantirne, comunque, la massima pubblicità sul territorio.
2. Le attività ammesse al finanziamento devono essere comunque ultimate entro e non oltre due anni dall'erogazione del contributo.
3. Il contributo è concesso a concorrenza della spesa prevista per la realizzazione del progetto e comunque nel limite massimo di due miliardi di lire per progetto.
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