D.M. Lavoro e politiche sociali 13.12.2001, n. 470
1. Il presente regolamento disciplina i criteri per il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli stessi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione, da parte di organizzazioni senza scopo di lucro, di nuove strutture, destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari che ad essi provvedevano; stabilisce, altresì, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e disciplina le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
2. Ai sensi del presente regolamento, per soggetti con handicap grave si intendono i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la cui situazione di gravità sia accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.
3. Per amministrazione statale competente si intende il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.
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