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Ordinanza MPI 18.04.2001, n. 72

Mobilità del personale dirigente scolastico - Termini di presentazione delle domande - Anno scolastico 2001/2002.

Art. 10 - Adempimenti dei Provveditorati agli Studi e delle istituzioni scolastiche

1. Il competente Provveditorato agli Studi procede d'ufficio ad assegnare la sede di titolarità ai dirigenti scolastici di cui all'art. 8, comma 2, del C.C.D.N. concernente la mobilità dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2001/2002, in tempo utile rispetto al termine previsto dall'art. 2, comma 1, della presente ordinanza.

2. La segreteria scolastica procede all'acquisizione della domanda del dirigente scolastico utilizzando le apposite procedure del Sistema informativo, secondo le specifiche istruzioni operative. Effettuate tali operazioni, la segreteria deve inviare al competente Provveditorato le domande originali di trasferimento e/o di passaggio corredate della documentazione entro 3 giorni dalla data ultima fissata alle scuole per la trasmissione al Sistema informativo delle domande stesse.

3. Il competente Provveditorato agli Studi, verificato che le domande, di trasferimento e/o di passaggio, sono state redatte in conformità degli appositi moduli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa documentazione, accerta l'esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella elencata, notifica all'interessato presso la sua sede di servizio l'avvenuta convalida della domanda.

4. Prima di procedere alla valutazione deve essere verificato - nel caso siano state espresse preferenze per scuola con lingua di insegnamento diversa dall'italiano - il possesso dei requisiti specifici di accesso previsti dalla vigente normativa. Ove tale verifica dovesse avere esito negativo, le relative preferenze devono essere annullate.

5. Il dirigente scolastico ha facoltà di produrre, entro 10 giorni dal ricevimento della comunica

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