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Legge provinciale Provincia autonoma di Trento 09.04.2001, n. 5

Disposizioni sullo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l'insegnamento della religione cattolica. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 17 aprile 2001, n. 16.

Art. 7 - Norme transitorie

1. In prima applicazione della presente legge hanno titolo all'assunzione nei posti a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 1, i docenti di religione in servizio con incarico nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto servizio di insegnamento della religione cattolica per almeno otto anni, anche non continuativi, previo superamento di un concorso riservato per soli titoli.

2. Hanno titolo altresì ad essere immessi nei predetti posti a tempo indeterminato, fino alla concorrenza dei posti a tale fine disponibili e successivamente all'esaurimento della graduatoria di cui al comma 1, i docenti di religione in servizio con incarico nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto servizio di insegnamento della religione cattolica per almeno quattro anni, anche non continuativi, previo superamento di un concorso riservato per titoli integrato da un colloquio.

3. Al fine del riconoscimento degli anni di servizio di cui ai commi 1 e 2 si intendono gli anni di servizio comunque prestati con incarico annuale.

4. Le modalità e i criteri di svolgimento dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con provvedimento della Giunta provinciale.

5. In prima applicazione l'incarico ispettivo è confermato al personale che abbia svolto da almeno dieci anni in provincia di Trento funzioni ispettive per l'insegnamento della religione cattolica. Allo stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6. Nel caso di mancato

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