D.P.R. 24.04.2001, n. 270
1. Accertata la fondatezza della richiesta di cui all'articolo 2, il responsabile del competente ufficio di livello dirigenziale generale richiede all'amministrazione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la reiscrizione in bilancio delle risorse occorrenti mediante trasferimento di somme dai fondi di riserva generale, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, al capitolo di provenienza dell'amministrazione competente, da effettuarsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. In caso di soppressione del capitolo di provenienza, le somme trasferite dai fondi di riserva generale sono assegnate, nell'ambito della pertinente unità di voto, in termini di competenza e di cassa, ad apposito capitolo di nuova istituzione o a nuovo articolo di capitolo già esistente, avente le medesime caratteristiche e finalità del capitolo soppresso. 1
3. Nell'ambito delle dotazioni complessivamente determinate dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, una quota è specificamente utilizzabile, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, a fini di riassegnazione di risorse per il pagamento delle somme relative a residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.
Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, L. 4 agosto 2016, n. 163.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.