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D.P.C.M. 09.04.2001

Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. (G.U. 16.07.2001, n. 172)

Art. 15 - Gli interventi a favore degli iscritti alle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale

1. Ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, art. 6, le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, si applicano agli studenti delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale. Conseguentemente si applicano a tali istituzioni le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi dal 19 al 23.

2. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti di cui all'art. 2, sono concessi agli iscritti ai corsi di formazione cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati dalle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

3. I benefici sono attribuiti agli iscritti al primo anno che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 5. Le regioni, le province autonome e le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, per gli interventi di rispettiva competenza, determinano autonomamente gli specifici requisiti per la valutazione del merito ai fini della erogazione della seconda rata della borsa e della revoca dei benefici di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3.

4. Al fine di determinare il mantenimento dei benefici per gli anni successivi, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti delle singole istituzioni. Le regioni e le province autonome definiscono, sentite le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, le modalità per la valutazione del merito ai fini dell'attribuzione dei benefici.

5. Agli s

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