IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.C.M. 09.04.2001

Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. (G.U. 16.07.2001, n. 172)

Art. 13 - Gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea

1. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, art. 46, comma 5. La determinazione degli Indicatori della condizione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso articolo e dall'art. 5 del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome possono riservare, comunque, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'art. 46, comma 5, nella compilazione delle graduatorie per la concessione dei benefici di cui al presente decreto, una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea ed una percentuale di posti a favore degli studenti non appartenenti all'Unione europea, ma di nazionalità italiana, che risiedono in territori già facenti parte dello Stato italiano. La nazionalità di questi ultimi è certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare la quale, inoltre, attesta, sulla base di autocertificazione degli interessati, che essi sono di lingua italiana. Le regioni e le province autonome possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizione di particolare disagio economico opportunamente documentate.

3. Ai sensi dell'applicazione dell'art. 4, comma 8, gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.