D.P.C.M. 09.04.2001
Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. (G.U. 16.07.2001, n. 172)
Art. 1 - Definizioni ed entrata in vigore
Art. 2 - I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti
Art. 3 - I corsi di studio per i quali sono concessi i benefici
Art. 4 - Le procedure di selezione dei beneficiari
Art. 5 - I criteri per la determinazione delle condizioni economiche
Art. 6 - I criteri per la determinazione del merito
Art. 7 - I criteri per la graduazione dei contributi universitari
Art. 8 - I criteri per l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi
Art. 9 - Le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali
Art. 10 - I contributi per la mobilità internazionale degli studenti
Art. 11 - Gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa
Art. 12 - Le borse di studio concesse dalle università
Art. 13 - Gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea
Art. 14 - Gli interventi a favore degli studenti in situazione di handicap
Art. 15 - Gli interventi a favore degli iscritti alle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale
Art. 16 - I criteri per il riparto del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio per il triennio 2001-2003
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