Decreto legislativo 12.04.2001, n. 168
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante norme in materia di decorrenza e disciplina transitoria, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole da: "dalla data da cui ha effetto" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2001"; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente.";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1° gennaio 2001; la ritenuta prevista dal citato articolo 6 va applicata anche all'atto del trasferimento delle posizioni pensionistiche da una delle predette forme ad una forma pensionistica di altro tipo.";
c) nel comma 2, primo periodo, le parole da: "maturate" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", comprese le relative anticipazioni, e di altre indennità e somme, maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001."; nel medesimo comma, secondo periodo, la parola: "maturato" è sostituita dalle seguenti: ", comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennità e somme maturate".
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