CCNL 05.04.2001
Capo II - Relazioni sindacali
Sezione I - Disposizioni Generali
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. L'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, corredato da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria, è trasmessa, entro 5 giorni, al collegio dei revisori dei conti, ovvero, laddove tale organo non sia previsto, ai servizi di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 286 del 1999, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 29/1993. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'amministrazione autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
4. Qualora il contratto collettivo integrativo riguardi Ministeri o Aziende ad ordinamento autonomo, ovvero Enti pubblici no
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