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CCND 12.04.2001

Contratto collettivo decentrato nazionale sottoscritto il 12.04.2001 concernente la mobilità dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2001/2002.

Art. 17 - Unificazione di direzioni e presidenze

1. In tutti i casi in cui vengono posti in essere provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica al fine di unificare due o più istituzioni scolastiche di uguale o diverso ordine e grado, sulle quali insistono titolari, é considerato perdente posto il dirigente scolastico, graduato in base alle precedenze di cui ai punti I, III, V e VII), comma 1 dell'art. 9 del Titolo I del presente Contratto e del punteggio determinato secondo la tabella per i trasferimenti d'ufficio "allegato A", con minor punteggio.

2. Nei confronti del personale suddetto si procede, di conseguenza, al trasferimento d'ufficio.

3. I titolari delle istituzioni soggette al piano di dimensionamento sono invitati dal competente Provveditore agli studi a produrre i titoli previsti dall'apposita tabella di valutazione per il trasferimento d'ufficio (allegato A) entro 5 giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

4. Ai soli fini dei trasferimenti d'ufficio, il Provveditore agli studi compila due distinte graduatorie provinciali: una comprendente i dirigenti delle scuole elementari, istituti comprensivi e delle secondarie di I grado, l'altra i dirigenti della scuola secondaria di secondo grado indipendentemente dall'ordine e tipo .

5. Qualora l'interessato non produca entro il termine stabilito alcuna documentazione, lo stesso viene inserito nella relativa graduatoria con zero punti.

6. In caso di parità di punteggio, la precedenza é determinata dalla maggiore età anagrafica.

7. Le graduatorie devono essere pubblicate all'albo del Provveditorato agli studi entro la data prevista dall'apposita O.M. sulla mobilità.

8. Gli inter

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