CCND 12.04.2001
1. I trasferimenti a domanda e d'ufficio avvengono - tenuto conto del punteggio attribuito a ciascun aspirante in conformità alle tabelle di valutazione dei titoli, allegato A - nelle seguenti fasce:
• direzioni didattiche, scuole secondarie di I Grado e istituti comprensivi 1 richiamati dall'art.2, comma 5 del D.P.R 18 giugno 1998 n. 233 comprendenti sezioni di scuola materna e/o classi di scuola elementare e classi di scuola media 2 ;
• istituti di scuola secondaria di secondo grado inclusi gli istituti di istruzione secondaria superiore 1 richiamati dall'art.2, commi 5 e 6 del D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 3 .
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1 Le scuole verticalizzate e gli istituti di scuola secondaria di II grado, che, a seguito dei piani di razionalizzazione attuati negli anni precedenti, già comprendono scuole di diverso ordine e/o tipo, sono assimilati ai fini della mobilità rispettivamente agli istituti comprensivi e agli istituti di istruzione secondaria superiore comprensivi di scuole di diverso ordine e/o tipo.
2 I vicerettori dei convitti e degli educandati femminili ai fini dei trasferimenti e passaggi sono equiparati al personale direttivo della scuola secondaria di primo grado.
3 I rettori dei convitti e degli educandati femminili ai fini dei trasferimenti e passaggi sono equiparati al personale direttivo della scuola secondaria di secondo grado.
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