Legge 03.08.2001, n. 317
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217
All'articolo 1:
al comma 1, capoverso 1, n. 12), le parole: "Ministero della sanità", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero della salute".
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso 1, sono aggiunte in fine, le parole: "10) Ministero della salute";
al comma 1, capoverso 2, le parole: "4) Ministero della sanità;", sono soppresse e la cifra: "5)", è sostituita dalla seguente: "4)".
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso 2, le parole da: "trasformazione e conseguente commercializzazione" fino a: "politiche per i consumatori", sono sostituite dalle seguenti: "prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave, torbiere,
acque minerali e termali, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari".
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro, è sostituita dalla seguente: "tre.".
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: "1999, n. 300,", sono inserite le seguenti: "al Titolo IV,";
al comma 2, capoverso Art. 32-bis, al comma 2, le parole: "con particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito", sono sostituite dalle seguenti: "ferme restando le competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";
al comma 2, capoverso Art. 32-ter, al comma 1, lettera a), dopo le parole: "al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze", sono so
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.