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D.P.R. 20.08.2001, n. 384

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia. (G.U. 24.10.2001, n. 248)

Art. 11 - Disposizioni di coordinamento

1. I richiami, contenuti in disposizioni normative, a regolamenti abrogati a seguito della data di entrata in vigore del presente decreto od a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si intendono riferiti al presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono analoghe disposizioni della normativa sui contratti e sulla contabilità di Stato richiamate da specifiche norme ai fini della disciplina dei procedimenti per le spese in economia.

3. Si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento i richiami alla disciplina sui procedimenti di spese in economia, operati da disposizioni relative all'autonomia di enti ed organismi pubblici.

4. Per gli organismi diversi da quelli di cui all'articolo 1, il limite di importo non può eccedere 200.000 euro, ovvero il diverso importo fissato dalla normativa comunitaria in materia.

5. Ai fini della disciplina del sistema di procedure in economia delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il provvedimento previsto dall'articolo 2, comma 1, è adottato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. I procedimenti per le spese in economia delle strutture generali istituite nell'ambito della Presidenza del Consiglio sono disciplinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dei principi generali di contabilità pubblica desumibili dal presente regolamento.

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