D.M. Lavoro e politiche sociali 28.08.2001, n. 388
1. Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, annualmente destinate all'attività istituzionale delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 2 del presente regolamento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 342, sono così suddivise:
a) per l'esercizio 2000:
1) nella misura dell'80 per cento per l'acquisto di autoambulanze;
2) nella misura del 20 per cento per l'acquisto di beni strumentali;
b) per gli esercizi 2001 e successivi:
1) nella misura dell'80 per cento per l'acquisto di autoambulanze;
2) nella misura del 15 per cento per l'acquisto di beni strumentali;
3) nella misura del 5 per cento per l'acquisto da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di beni da donare strutture pubbliche.
2. I contributi a carico dei fondi stanziati per l'esercizio 2000 sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2001 fino al 31 dicembre dello stesso anno; i contributi a carico dei fondi stanziati per l'esercizio 2001 e successivi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
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